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Nel 2016 tre su cinque compravendite nel mercato delle “nuove costruzioni” hanno riguardato immobili delle classi energetiche più efficienti,cioè A+, A e B. Rispetto al 2015, c’è un incremento del 10%.
È quanto emerge dal “Rapporto annuale sull’andamento del mercato immobiliare urbano”, realizzato da ENEA, Istituto per la Competitività (I-Com) e Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionisti (FIAIP). Il rapporto fotografa l’andamento delle compravendite di immobili nello scorso anno.
Considerando il mercato nel suo insieme, l’edilizia in classe energetica G, quella meno efficiente, continua a dominare le compravendite (il 66% di monolocali e il 56% di ville unifamiliari), mentre la vendita di case ristrutturate in classe energetica A+, A e B si attesta su valori che variano dal 3% al 7% del mercato di riferimento.
FONTE: geometra.info
La sentenza n. 7756 del 27 marzo 2017 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione stabilisce che l’articolo 1669 del codice civile, sulla responsabilità dell’appaltatore per i gravi difetti dell’opera, è applicabile, se vi sono tutte le altre condizioni, non solo alle nuove costruzioni bensì anche alle opere di ristrutturazione edilizia e agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili preesistenti, che (rovinino o) presentino (evidente pericolo di rovina o) gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria di quest’ultimo.
Il fatto
I condomini di uno stabile di Pesaro avevano chiesto in giudizio il risarcimento per gravi difetti di costruzione in solido dalla società appaltatrice e dall’impresa esecutrice di interventi di ristrutturazione edilizia con cambiamento di destinazione d’uso da uffici ad abitazione e realizzazione di balconi, scale, solai e sottotetti, in seguito ai quali si erano create estese fessurazioni interne ed esterne alle pareti del fabbricato.
I convenuti a loro volta chiamavano in causa l’impresa che aveva eseguito gli intonaci, ma il Tribunale li condannava al risarcimento per responsabilità per danno secondo l’art. 1669 del codice civile, che stabilisce la responsabilità dell’appaltatore per la rovina o i gravi difetti di edifici o immobili di lunga durata, che si manifestano nel corso di dieci anni dal loro compimento.
La Corte d’appello ribaltava la sentenza di primo grado, sostenendo che l’articolo citato si applica solo a opere eseguite da nuovo fin dalle fondamenta, oppure a quelle dotate di propria autonomia tecnica, e non può riguardare gli interventi di ristrutturazione edilizia.
La sentenza
La Corte di Cassazione doveva quindi chiarire l’ambito di applicazione della responsabilità aggravata dell’appaltatore, cioè se egli risponde solo se il pericolo per l’edificio deriva da lavori di nuova costruzione o anche da opere di ristrutturazione.
FONTE: geometri.info
Nuova IMU 2020, le novità:
Tra le molteplici novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2020 a livello fiscale troviamo anche l’abolizione dell’Imposta Unica Comunale (o IUC) che, come noto a milioni di contribuenti del nostro Paese, riuniva sotto lo stesso “gruppo” l’IMU, la TASI e la TARI. La TARI è stata ovviamente mantenuta, mentre al posto della TASI e dell’IMU è stata introdotta una nuova imposta, già ribattezzata “super IMU”.
La nuova IMU 2020 riunisce in un’unica imposta sia la “vecchia” IMU sia la TASI, mantenendo però struttura ed “impostazione fiscale” dei vecchi tributi. Non sono state infatti modificate le esenzioni per le prime abitazioni, mentre l’aliquota “base” è stata fissata all’ 8,6 per mille.
Le amministrazioni comunali possono decidere a propria discrezione di aumentare l’aliquota (fino a un massimo del 10,6 per mille), oppure ridurla fino all’azzeramento.Inoltre, le amministrazioni avranno maggiori poteri e discrezionalità nello stabilire a chi applicare la nuova IMU 2020 e chi, invece, sarà esentato.
Chi deve pagare la nuova IMU 2020
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2020, l’IMU 2020 dovrà essere pagata dai proprietari di abitazioni (o chi ne ha altri diritti di godimento), il concessionario di aree demaniali e il locatario di immobili in leasing.
Come accadeva in passato, è esentato dal pagamento della nuova IMU chi detiene un solo immobile adibito ad abitazione principale (a patto che questo rientri nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7). Allo stesso modo, sono esentate anche le pertinenze appartenenti alle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.
Nuova IMU 2020: quanto si paga
Come detto, la nuova IMU 2020 avrà un’aliquota base dell’8,6 per mille, ma non ci saranno risparmi per i contribuenti. Per le casse comunali l’imposta sarà a “saldo 0” e, dunque, dovrà garantire gli stessi introiti garantiti l’anno precedente dall’accoppiata IMU+TASI.
Come detto, l’aliquota base potrà essere aumentata fino a un massimo di 2 punti (fino al 10,6 per mille), mentre non ci sono limiti “inferiori”. In caso non ce ne fosse bisogno, dunque, l’amministrazione comunale può decidere anche di azzerarla. (Difficilmente potrebbe verificarsi una simile azione, considerati i postumi dell'emergenza Coronavirus ancora in corso, che ha generato ulteriori danni economici).
Nuova IMU 2020: le scadenze
La nuova IMU 2020 potrà essere pagata in un’unica soluzione, con scadenza al 16 giugno 2020; oppure in due rate distinte, con scadenza al 16 giugno e 16 dicembre. In caso di pagamento in doppia soluzione, l’ammontare della prima rata è pari alla metà di quanto pagato di IMU e TASI nel corso del 2019; la seconda rata, invece, dovrà essere calcolata in base alle aliquote pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze entro il 28 ottobre di ogni anno.
Nuova IMU 2020: come si paga
Il pagamento della nuova IMU 2020 potrà essere effettuato tramite bollettino, tramite modulo F24 oppure online, attraverso il sistema PagoPA.
FONTE: Qui Finanza
Nuova IMU 2020: accertamento e sanzioni</p> <p style="text-align: justify;">In generale, per la nuova IMU continueranno ad applicarsi le disposizioni già previste in materia di sanzioni per omesso pagamento delle imposte.
Del tutto nuova, invece, la disciplina contenuta nel comma 777 in materia di riscossione dell’IMU - in deroga alle norme generali sulla riscossione degli enti locali introdotte dalla Legge di Bilancio.
In riferimento all'IMU, infatti, ora i comuni possono:
a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati all'obiettivo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
e) stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
Si segnala che in merito alla scadenza del 16 giugno 2020 è probabile una moratoria dalle sanzioni per coloro che versano entro il 16 luglio. Tale agevolazione, dovrebbe essere contenuta nel cd. Decreto aprile, per attenuare le conseguenze sulle famiglie del Coronavirus.
FONTE: Fisco e Tasse.
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